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INTERNAZIONALIZZAZIONE

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 (Denominazione - Sede)
Su iniziativa dell’organo nazionale di categoria EUROIMPRESE è costituito, ai sensi degli art. 2602 ss.  e 2612 ss.  cod.  civ., un consorzio con attività esterna denominato “EUROIMPRESE EXPORT CONSORZIO”.  
Il Consorzio ha sede in Roma, Largo Forano n. 3. Avrà la possibilità di aprire filiali in Italia e all’Estero.

Art. 2 (Durata)
La durata del Consorzio è fissata in anni 99 (novantanove) dalla sua costituzione: Essa potrà essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei consorziati da adottarsi con le maggioranze di cui al successivo art. 18.

TITOLO II - Scopo ed oggetto

Art. 3 (Scopo ed oggetto)
Il Consorzio ha per oggetto:

la promozione delle esportazioni dei prodotti e/o servizi dei consorziati ed a tal fine potrà importare le materie prime ed i semilavorati e prodotti finiti da utilizzarsi da parte dei consorziati;  
- attività di formazione e orientamento professionale anche per il tramite del supporto specialistico dei singoli consorziati da svolgere sia per conto di imprese private che di organismi pubblici, sia con azioni dirette finalizzate a qualificazione, riqualificazione o specializzazione nell’ambito di piani programmati di formazione professionale;  
-  costituzione di altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo degli aspetti formativi;
-  costituzione di organizzazioni per la penetrazione commerciale dei consorziati;  
-  promozione di ogni forma dei consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi, tramite strutture professionali abilitate;  
-  sviluppo di ogni attività compresa quella commerciale e di rappresentanza sia a proprio favore che a favore dei consorziati;  
-  realizzazione di studi di mercato, oltre alla verifica di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di questi ultimi;  
-  offerta di consulenza globale intesa quale espressione dell’insieme delle singole specializzazioni dei consorziati rivolta ad impresa privata ed organismi pubblici.  
Il Consorzio compie ogni altro atto e conclude ogni altra operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessari od utili alla realizzazione dell’oggetto consortile; svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l’estero delle imprese consorziate.  
Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.  
Per le obbligazioni assunte per conto dei consorziati risponderanno solo questi ultimi unitamente con il capitale versato per il fondo consortile.  
Il Consorzio non ha scopi di lucro; eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei consorziati mentre le perdite per le attività svolte dai consorziati saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consortile.

TITOLO III -Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati - Intrasferibilità delle quote

Art. 4 (Requisiti e numero dei consorziati)
Il numero dei consorziati è illimitato ma non può essere inferiore a sette.  
I consorziati possono essere persone fisiche e giuridiche titolari di piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell’articolo 2195 del codice civile od imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche.  
Per  piccole e medie imprese si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali fissati ai sensi dell’art. 2, lett. f ), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in quanto controllate o controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un’unica impresa, non superino i limiti dimensionali sopra richiamati.

Art. 5 (Ammissione dei Consorziati)
Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.  
Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4, secondo e terzo comma.  
Nella domanda, inoltre, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.  
Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l’interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.  
I nuovi consorziati sono tenuti:  
a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata dagli organi statutari  
b) a versare la quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell’assemblea ordinaria.

Art. 6 (Obblighi dei consorziati)
Oltre a quanto previsto dall’ultimo comma - punti “a”/”b” - dell’articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:  
a) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all’oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all’eventuale trasferimento dell’azienda ed alla cessazione dell’attività imprenditoriale;  
b) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato.  
c) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio.  
d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio al fine di accertare l’esatto adempimento degli obblighi stessi;  
e) versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull’importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;  
f) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;  
g) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 7 (Recesso dei consorziati)
Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio.  
Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell’esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.  
Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del rimborso della quota di partecipazione.

Art. 8 (Trasferimento dell’azienda)
In caso di trasferimento dell’azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.  
Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal Consorzio.

Art. 9 (Esclusione del consorziato)
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:  
a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione al Consorzio;  
b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;  
c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell’importo di tale quota, nell’ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo;  
c1) non abbia provveduto al pagamento della quota di iscrizione annua di cui all’art. 5  
d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;  
e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli Organi del Consorzio o in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente il Consorzio;  
f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio o svolga attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;  
g) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.  
L’esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10  (Rimborso della quota)
Nei casi di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

Art. 11 (Trasferimento delle quote)
La quota di partecipazione al consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto del precede

TITOLO IV -Fondo consortile - Esercizio Sociale - Divieto di distribuzione degli avanzi

Art. 12 ( Fondo consortile - fondi di riserva )
Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.  
Fanno inoltre parte del fondo consortile anche gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall’Assemblea dei Consorziati a specifici fondi di riserva, costituiti ai sensi dell’art. 7 legge 240/87 al fondo consortile.  
Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione d’ammontare inferiore a L. 2.500.000 né superiore al venti per cento del fondo consortile.  
I fondi di riserva sono indivisibili, e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all’atto del suo scioglimento.

Art. 13 ( Esercizio sociale - Situazione patrimoniale )
L’esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiude al 31.12.99.  
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.  
L’assemblea per l’approvazione del bilancio è convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, in tempo utile affinchè entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall’Assemblea presso la Cancelleria del Tribunale.

Art. 14 ( Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio )
E’ vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO V - Organi consortili

Art. 15 ( Organi del Consorzio )
Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea;  
b) i Comitati tecnici;  
c) il Consiglio Direttivo;  
d) il Presidente e il Vicepresidente;  
e) il Collegio dei revisori dei conti.  
Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

Art. 16 ( Assemblea dei consorziati )
Nell’Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.  
L’Assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio Italiano.  
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 26.  
L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea.  
Nell’avviso di convocazione devono essere riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.  
L’Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.  
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.  
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dei Comitati Tecnici e del Collegio dei revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.  
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo l’Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.  
Dalle riunioni dell’Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario da esso nominato. I verbali sono conservati in apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.  
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 17 (Assemblea ordinaria)
l’Assemblea ordinaria:  
a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;  
b) elegge tre componenti del Consiglio Direttivo;  
c) approva l’eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 2
d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
e) determina l’ammontare della quota di iscrizione annua di cui all’art. 5 dello statuto;
f) nomina tre revisori effettivi, e tra questi il Presidente del Collegio, e due supplenti.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine
indicato dall’art. 13, terzo comma, del presente statuto.
L’Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.
Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l’Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo dei consorziati.

Art. 18 (Assemblea straordinaria)  
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.  
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati. 

Art. 19 (Rappresentanza nell’Assemblea)
Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.  
Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.

Art. 20 ( Comitati Tecnici )
Ciascun Comitato tecnico è formato da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i consorziati titolari di aziende appartenenti ad una medesima categoria. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Ciascun Comitato Tecnico è convocato dal rispettivo Rappresentante o dal Presidente del Consorzio con lettera raccomandata da inviarsi almeno tre giorni prima o senza l’osservanza di tale termine a mezzo telegramma in caso di urgenza.
Ciascun Comitato Tecnico elegge tra i propri membri il Rappresentante della Categoria. Questi è rieleggibile.
Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza dei propri membri e delle riunioni sarà redatto apposito verbale da conservarsi a cura del Consorzio. Non è ammessa delega neanche ad un altro membro dello stesso Comitato Tecnico.
Il Comitato Tecnico svolge attività consultiva nei confronti del Direttore, se nominato, e del Consiglio Direttivo. Questo potrà di volta in volta affidare allo stesso mansioni esecutive in relazione a singole attività consortili.

Art. 21 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, anche non consorziati, eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione del Consorzio, tranne quelle che sono rispettivamente anche Presidente e Vice Presidente del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all’Assemblea dei consorziati.

Spetta, tra l’altro, al Consiglio Direttivo:  
- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio;  
- redigere il progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull’andamento della gestione, e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione, proponendo un programma di massima per l’esercizio successivo;
- deliberare sull’ammissione di nuovi consorziati;
- proporre all’Assemblea l’eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
- nominare il Direttore del Consorzio;
- nominare i membri di ciascun Comitato Tecnico di categoria;
- assumere gli eventuali dipendenti del Consorzio;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E’ altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera o telegramma contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.  
Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all’Assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall’ufficio in occasione di tale Assemblea.
Se viene meno la  maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all’atto delle loro nomine.
Se vengono a cessare tutti i consiglieri la convocazione dell’Assemblea e l’invito di cui sopra per la nomina dei nuovi consiglieri è effettuata a cura del collegio dei revisori.   

Art. 22 (Presidente - Vice Presidente)
Il Presidente del Consorzio:
a) convoca e presiede l’Assemblea del consorziati, ed il Consiglio Direttivo;  
a1) convoca e presiede i Comitati Tecnici in assenza o impedimento del Rappresentante;
b) dà le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
d) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e l’eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l’assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;  
g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 (Rappresentanza del Consorzio - firma sociale)
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanza giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.
In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

Art. 24 (Collegio dei revisori dei conti)
E’ istituito il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, consorziati o non consorziati, nominati dall’Assemblea; questa elegge il Presidente e nomina altresì due revisori supplenti. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità  sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l’osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Dalle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Collegio o adunanze dell’Assemblea o, ove prescritto dal presente articolo, del Consiglio Direttivo, durante un esercizio sociale decade dall’ufficio e subentra il più anziano dei sindaci supplenti. Se il sindaco decaduto ricopriva la carica di Presidente il Collegio, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente provvisorio. I nuovi revisori durano in carica fino alla prima assemblea dei consorziati, la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi sindaci effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e all’elezione del nuovo Presidente.
I revisori assistono alle adunanze dell’Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l’approvazione del progetto di bilancio e di conto economico.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze, ove se ne ravvisi l’opportunità in relazione agli argomenti dell’ordine del giorno.

Art. 25 (Direttore del Consorzio)
L’esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un  Direttore con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.
Il Direttore partecipa alle riunioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI (Enti sostenitori)

Art. 26 ( Enti sostenitori )
Gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l’attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli “enti sostenitori” tenuto dal Consorzio.

TITOLO VII -Scioglimento del Consorzio - Regolamento  Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile

Art. 27 (Liquidazione - Scioglimento)
Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.
Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 28 (Regolamento interno)
L’Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Art. 29 (Clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Consorziati e/o tra questi ed il Consorzio in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall’altra parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri d’accordo, o in mancanza d’accordo dal Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.  
Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all’osservanza di alcuna regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.

Art. 30 (Rinvio alle disposizioni del codice civile)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del  codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

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