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CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (D.Lgs.81/2008)

PROGRAMMA CORSI 2009

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP Datore di Lavoro - (16 ore)
art. 10 D.Lgs. 81/2008

Addetto al Primo Soccorso (12/16 ore)
art. 46 D.Lgs. 81/2008

Addetto Antincendio per basso, medio ed alto rischio (4 - 8 - 16 ore)
art. 46 D.Lgs. 81/2008

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS (32 ore)
art. 37 D.Lgs. 81/2008

Formazione ed Informazione del Personale (8 ore)
artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008

Preposto (8 ore)
art. 19 D.Lgs. 81/2008

ed inoltre...

Carrellisti

Montatori/Smontatori Ponteggi

Operatore Gru


:: STATUTO ::

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita un'associazione tra imprenditori denominata EUROIMPRESE con sede in Roma, Largo Forano n. 3. La EUROIMPRESE è l'espressione unitaria dellego Forano n. 3.  La EUROIMPRESE è l'espressione unitaria delle forze economiche operanti nell'ambito de11'attività artigianale, del commercio e della piccola e media impresa. In relazione ai propri fini statutari l'Associazione può aderire ad Enti od Organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale, che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali delle categorie economiche rappresentate, nonché istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all’Estero.
La EUROIMPRESE non ha origine né può avere vincoli con partiti politici, svolgere attività politica o lucrativa.
La sua durata è illimitata, quale libera volontaria associazione, l'assemblea potrà determinarne lo scioglimento.

ART.2 - SCOPO
La EUROIMPRESE si propone di perseguire i seguenti fini.
A - promuovere e stimolare presso le associate coscienza dei valori sociali e civili e dei comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
B - rappresentare e tutelare gli interessi delle associate nel confronti delle Istituzioni e amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche politiche, sociali e culturali e di ogni altra componente della società, concordando e promuovendo forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste fina1ità di progresso;
C - favorire l'instaurazione di rapporti di scambio tecnico,scientifico, economico e di mutualità tra gli associati, promuovendo la costituzione di consorzi e/o aggregazione di imprese associate;
D - contribuire alla formazione professionale, tecnica ed economica degli associati promuovendo corsi di formazione,convegni e seminari;
E - promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti interessanti le associate;
F - adempiere a tutti gli altri compiti che venissero deliberati dall'assemblea generale e compiere quegli atti o svolgere quelle attività rispondenti al raggiungimento del fine sociale di tutela e difesa degli interessi delle associate.
La EUROIMPRESE nell'ambito degli scopi statutari può dar vita, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati da disposizioni di legge.

ART.3 - ASSOCIATE
Possono aderire all'associazione EUROIMPRESE, le imprese artigiane o commerciali nonchè piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite. E' faco1tà del Comitato Esecutivo deliberare sull'adesione all' Associazione di particolari realtà imprenditoriali riconducibili nella sfera di competenza organizzativa della EUROIMPRESE.

ART. 4 – AMMISSIONE-OBBLIGHI-CESSAZIONE
Per far parte dell'associazione deve essere presentata da parte degli interessati apposita domanda, con l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e del relativo regolamento che potrà essere emanato. L'accoglimento della richiesta è di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Comitato Esecutivo. L’accoglimento della domanda di adesione comporta l'impegno a far parte della associazione per almeno un biennio, a far data dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione.
L'adesione si intende rinnovata di biennio in biennio qualora non siano presentate dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso.
Contestualmente all'ammissione, la associata dovrà versare alla EUROIMPRESE un contributo associativo che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo di anno in anno.
L'associazione dà diritto alle associate di avvalersi dell’assistenza e delle iniziative della EUROIMPRESE solo se in regola con il versamento dei contributi associativi.
L'Associata cessa di far parte dell'Associazione EUROIMPRESE per:
a.scioglimento della associazione
b.dimissioni da consumarsi con le modalità sopra indicate
c.esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo per il venir meno dei requisiti richiesti all'atto della ammissione e nei casi di inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto
d.per morosità Le dimissioni, l'esclusione o la risoluzione del rapporto per morosità non esonerano l'impresa dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi.
La EUROIMPPESE si riserva il diritto di ottenere anche giudizialmente il pagamento delle quote innanzi al competente Foro di Roma.

ART. 5 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
L'Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Comitato Esecutivo
Il Presidente
Il Tesoriere

ART. 6 - ASSEMBLEA
L'assemblea è costituIta dalle associate, in regola con il versamento dei contributi. associativi, rappresentate dai legali rappresentanti e/o titolari o comunque da persone all'uopo delegate.
Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare per delega anche altre associate dalle quali abbia avuto mandato risultante da atto scritto con un limite massimo di cinque deleghe.
Ogni associato rappresenta in assemblea un voto.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria, essa viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
La convocazione deve essere spedita con lettera semplice o a mezzo fax almeno trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno ora luogo e data dell’adunanza.
In alternativa la convocazione può essere affissa almeno dieci giorni prima della riunione presso la sede dell'associazione.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilanci consuntivo e preventivo.
I compiti dell'assemblea sono:
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo
- discutere e formulare proposte riguardo le attività dell'associazione
- discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo le proprie attribuzioni
L'assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli associati, di almeno 1\3 dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qual volta ne avvisi la necessità.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza degli intervenuti.
L'assemblea dei soci può deliberare modifiche statutarie e messa in liquidazione dell’associazione. Tali deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole di almeno 75%(settantacinque per cento) dei votanti.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è organo deliberante ed amministrativo dell'associazione e ne gestisce la generale conduzione.
Il Consiglio è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti per il 45% (quarantacinque per cento) dai Soci Fondatori dell'Associazione, per il 35% (trentacinque per cento) dell'assemblea e per il restante 20% (venti per cento) tra coloro, anche non soci, che verranno ritenuti utili per professionalità ed esperienza al raggiungimento degli scopi dell'associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo nella prima seduta ed ad ogni successiva scadenza elegge il Presidente ed il Tesoriere.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun componente del Consiglio ha diritto ad un voto, le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, su richiesta di almeno 1\3 dei componenti del Consiglio ed almeno una volta ogni tre mesi.
Il Consiglio ha il compito di:
- presiedere all'amministrazione dell'associazione
- nominare i membri del Comitato esecutivo
- aggiornare le quote di ammissione per le associate e deliberare sulla misura dei contributi associativi annuali, stabilendo le forme, i criteri e le modalità di riscossione
- emanare direttive sull'ordinamento dei servizi e degli uffici
- promuovere le azioni ed assumere i provvedimenti ritenuti necessari od utili per il conseguimento degli scopi statutari
- predisporre la relazione finanziaria ed i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea
- decidere sul recesso delle associate
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio può cooptare altri membri fino alla ricomposizione del numero originario.
In ogni caso anche i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
I consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, ritualmente convocate, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica e previo avviso sostituiti.
Qualora vengano a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea ed i Soci Fondiari per le nuove elezioni.

ART. 8 - COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è costituito da 5 membri eletti direttamente dal Consiglio Direttivo oltre al Presidente che ne fa parte di diritto.
Del Comitato Esecutivo dovranno far parte almeno tre dei già nominati membri esterni chiamati a far parte del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi associativi;
lo stesso ha anche il compito di:
 1. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, organizzazione ed il funzionamento dell'associazione
 2. assumere tutte le opportune iniziative per divulgare gli scopi dell'associazione.
 3. deliberare sull'adesione dell'associazione ad organizzazioni terze e sulla designazione dei delegati dell'associazione.
 4. conferire incarichi speciali a persone di particolare competenza in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.
 5. adottare deliberazioni urgenti, anche di competenza di altri organi, con obbligo di sottoporle a ratifica.
 6. istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'Estero.
Il Comitato Esecutivo stabilisce le modalità delle proprie riunioni e dell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di votazione, ogni componente ha diritto ad un voto, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

ART. 9 – PRESIDENTE
Il Presidente ha, ad ogni effetto di legge e statutario, la rappresentanza
dell'associazione anche di fronte a terzi ed in giudizio.
Ha la responsabilità dell'indirizzo sociale e culturale dell'associazione e sovraintende la gestione amministrativa e finanziaria della medesima di cui pure firma gli atti.
In caso di temporanea assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano.
Il Presidente convoca presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.
Qualora il Presidente venisse a mancare entro tre mesi deve essere riunito il Consiglio Direttivo per la nuova elezione.

ART. 10 - TES0RIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e sovraintende alla gestione finanziaria dell'associazione in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio stesso per la redazione del conto consuntivo.
Al Tesoriere può essere delegata dal Presidente per quanto riguarda la firma di operazione di carattere economico e finanziario.

ART. 11 – DIRETTORE GENERALE
Il Direttore, se nominato, coadiuva il Presidente, del quale attua le direttive, proponendo le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
Partecipa senza diritto al voto alle riunioni di tutti gli organi ai quali propone quanto considera utile al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'associazione.
Al Direttore Generale può essere delegata dal Presidente la firma per quanto riguarda gli atti ed i documenti dell'associazione e per le operazioni di carattere economico e finanziario.
Il personale dell'associazione è gerarchicamente subordinato al Direttore.
Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

ART. 13 - FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative ordinarie ed eventuali contributi straordinari dei soci
 - contributi di enti pubblici e/o privati              
 - proventi da attività connesse all'oggetto sociale
 - liberalità e lasciti
 - avanzi di esercizio, proventi ed interessi derivanti dalla gestione del patrimonio e dall'attività dell'associazione
 - somme ed altri beni a qualsiasi titolo legittimamente acquisiti
 - utili derivanti dalla partecipazione dell'associazione a organizzazioni terze
Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti agli associati neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART.14 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si chiude con l'anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario che sottoporrà all’approvazione dell’assemblea.

ART.15 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Associazione, le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.

ART. 16 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni dl leggi vigenti.