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INTERNAZIONALIZZAZIONE

LEGGE 83/89
Legge 21.2.1989, n. 83
(aggiornato al 11.01.2001)

1 Che cos’è

E’ la legge che disciplina la concessione di contributi ai Consorzi fra piccole e medie imprese che hanno come scopo esclusivo la promozione e/o l’esportazione dei prodotti dei consorziati.

2 Beneficiari

Possono beneficiare della legge i consorzi export multiregionali, costituiti da almeno 8 PMI (5 imprese per i consorzi artigiani, per i settori merceologici specializzati ovvero per le imprese operanti nei territori dell’obiettivo 1: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), che hanno come scopo sociale esclusivo l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e/o l’attività promozionale necessaria per realizzarla, cui può aggiungersi l’importazione di materie prime o semilavorati, utilizzati dalle consorziate stesse.

Sono considerati multiregionali i consorzi le cui imprese associate abbiano la sede legale in almeno due regioni secondo i seguenti requisiti:

  1. consorzi che alla data del 30 giugno 2000 contavano tra i propri associati almeno una impresa con sede legale in una regione diversa da quella degli altri associati; tale requisito ha natura temporanea e non sarà più applicato nei futuri esercizi finanziari;
  2. consorzi che annoverino almeno il 25% di imprese con sede legale in una o più regioni diverse da quella degli altri associati ovvero associno almeno 15 imprese con sede legale in una o più regioni diverse.

Il consorzio non deve avere fini di lucro. Le imprese consorziate devono essere iscritte alle C.C.I.A.A. ed operare nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi ad essi collegati.

3
Paesi di destinazione
Tutti i Paesi esteri.
4
Tipo di intervento

Contributo calcolato sulla base delle spese del consorzio che risultano dai costi della produzione, riportati nel conto economico dell’anno precedente.

5
Cosa fare per ottenere i benefici

L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione di due distinte domande, riguardanti rispettivamente l’approvazione dei progetti promozionali e la liquidazione dei contributi.

6
Approvazione del programma

Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale

1. I consorzi che intendono accedere al contributo sulle attività promozionali da realizzare nel 2001 devono presentare il programma che intendono svolgere per ottenere l’approvazione del Ministero. La domanda di approvazione deve essere redatta secondo il facsimile allegato alla circolare (Modello A1) e inviata al Ministero non oltre la data del 28 febbraio 2001. Il programma si articola in progetti annuali redatti secondo il facsimile allegato alla circolare (ModelloA2). I progetti di durata pluriennale dovranno essere suddivisi in annualità separate. Il programma deve illustrare il piano finanziario che specifica la spesa da sostenere e la relativa prevista copertura, suddivisa tra contributo atteso, risorse proprie ed eventuali risorse di terzi. Non sono ammissibili le azioni promozionali isolate che non risultino inserite in specifici progetti.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. certificato camerale riferito al consorzio attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante;
  2. fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, qualora gli stessi non siano stati già consegnati in precedenza, ovvero fotocopia delle eventuali modifiche;
  3. elenco delle imprese consorziate

3.  La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del legale rappresentante attestante:

  1. la data di costituzione del consorzio;
  2. la composizione associativa del consorzio, secondo la tipologia delle imprese;
  3. la natura di piccole e medie imprese di tutti gli associati;
  4. la non appartenenza della maggioranza delle imprese associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di promozione e vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali del Ministero del commercio con l’estero, fatta salva la partecipazione a consorzi che gestiscono esclusivamente una struttura estera;
  5. la quota sottoscritta da ogni impresa associata non inferiore a lire 2.500.000 e non superiore al 20% del fondo o del capitale;
  6. la disponibilità di una struttura operativa stabile in Italia;
  7. l’eventuale disponibilità di una struttura all’estero;
  8. l’eventuale ubicazione della sede del consorzio e di almeno i 4/5 delle associate nei territori compresi nell’obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
  9. la tipologia del consorzio: promozionale, di vendita e di promozione, ovvero di gestione di struttura all’estero.
7
Liquidazione del contributo

Presentazione della domanda di liquidazione del contributo finanziario sull’attività svolta nel 2000

1. Il consorzio in possesso dei requisiti previsti dalla legge 83/89 e dal DM 25 marzo 1992 può inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute per l’attività promozionale svolta nel corso del 2000. La domanda di liquidazione deve essere redatta secondo il facsimile allegato alla circolare (Modello B1) e inviata al Ministero non oltre la data del 31 marzo 2001. Alla domanda sono allegati:

  1. fotocopia del bilancio relativo all’esercizio consortile 2000, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, depositato presso la C.C.I.A.A. e della nota di deposito da cui risultino gli estremi del deposito stesso;
  2. distinta delle singole voci di spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo, firmata dal legale rappresentante; in tale distinta vanno dettagliate le spese all’estero per attività promozionale, qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;
  3. sono ammesse unicamente le seguenti spese relative ad azioni effettivamente svolte all’estero: partecipazione a fiere, ricerche di mercato, pubblicità sulla stampa estera, azioni promozionali della sede estera, contatti di affari e inoltre viaggi, soggiorni, trasporto e spedizione, traduzioni, interpretariato e materiale pubblicitario se relativi alle predette attività;
  4. certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera Lit. 300 milioni;
  5. dettagliata relazione, firmata dal legale rappresentante, sulle specifiche attività svolte nel 2000
  6. con l’indicazione di dati e/o informazioni sui risultati conseguiti o che potranno essere conseguiti nel breve-medio periodo a seguito delle iniziative promozionali realizzate;
  7. ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, fotocopia del documento attestante la disponibilità della sede o eventuale dichiarazione dell’organismo ospitante;
  8. ai fini del riconoscimento della struttura estera, documentazione attestante la disponibilità, in Paesi non comunitari, di struttura stabile per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; la sede estera non viene presa in considerazione se svolge unicamente attività commerciale o di deposito; qualora la sede svolga, accanto alle predette attività, anche attività promozionale, quest’ultima deve essere descritta in dettaglio;
  9. fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; ove la consegna sia avvenuta in precedenza, fotocopia delle eventuali modifiche;
  10. fotocopia delle eventuali modifiche della composizione sociale intervenute dal momento della presentazione della domanda di approvazione del programma ;

2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante attestante:

  1. la non appartenenza delle imprese associate a più di due consorzi multiregionali, di cui uno promozionale e uno di promozione e vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali del Ministero del commercio con l’estero, fatta salva la partecipazione a consorzi che gestiscono esclusivamente una struttura estera;
  2. la tipologia del consorzio: promozionale, di vendita e di promozione, ovvero di gestione di struttura all’estero;
  3. la natura di piccole e medie imprese di tutti gli associati;
  4. l’ammontare del fondo consortile al momento della presentazione della domanda di liquidazione;
  5. la sottoscrizione della quota da parte di ogni consorziata non inferiore a lire 2.500.000 e non è superiore al 20% del fondo o del capitale;
  6. l’ammontare ed il valore percentuale delle spese sostenute per attività promozionale all’estero;
  7. la eventuale ubicazione della sede del consorzio nel mezzogiorno;
  8. la non erogazione di contributi sulla generalità delle spese da parte di enti pubblici;
  9. la eventuale erogazione di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di enti pubblici.
8
Entità del contributo

In linea generale i contributi sono pari :

  1. al 40% delle spese risultanti dal conto perdite e profitti dell’anno precedente quello di presentazione della domanda;
  • per i Consorzi ubicati nei territori compresi nell’obiettivo   1, fino al 60% delle spese ammesse
  1. per i Consorzi costituiti da meno di 5 anni,
    fino al 70% delle spese ammesse;

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a:

  1. Lit. 150 milioni per i Consorzi export costituiti da meno di 25 imprese;
  2. Lit. 200 milioni per i Consorzi export costituiti da 25 a 74 imprese;
  3. Lit it. 300 milioni per i Consorzi export costituiti da più di 74 imprese
9 Procedura

Istruttoria delle domande e adozione dei decreti di concessione dei contributi.

10
Erogazione
del contributo

Il Ministero del Commercio con l’estero effettua l’erogazione secondo la forma agevolata prescelta dal beneficiario.

11
Altri contributi
Il contributo è cumulabile con eventuali ulteriori contributi pubblici ricevuti dal Consorzio a fronte di specifiche iniziative fino ad un importo massimo complessivo del 70%.

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